Il bullismo e il cyberbullismo. Odiosi reati punibili per legge

Oggi affrontiamo un tema importantissimo, proprio perchè a tutela del minore e anche di adulti che vanno protetti dalle prepotenze, violenze, vessazioni da parte di coetanei e persone infami che si accaniscono contro coloro che reputano essere i più fragili, facili da colpire e da ferire; spesso con consequenze devastanti sia a livello fisico che psicologico. Ringrazio pertanto l’Avvocato Angela Franchini, molto conosciuta per le battaglie che porta avanti da tempo proprio per la difesa dei più deboli, la quale ci ha donato l’articolo che vi apprestate a leggere, chiaro e completo, profondo e prezioso.

Maria Cristina Giongo

Giornalista, corrispondente dai Paesi Bassi

Matera, 9 aprile 2022, l’Avvocato Angela Franchini, autrice di questo articolo.

Negli ultimi decenni è in ascesa soprattutto tra i giovani adolescenti e non, un fenomeno denominato bullismo, con questo termine si indica una forma di comportamento sociale di tipo violento nei confronti di persone percepite come più deboli, che non riguarda solo l’interazione tra due soggetti, ma anche di gruppo. Si tratta di una manifestazione culturale, espressione di una società in cui sono dominanti i valori della sopraffazione e dell’arbitrio del più forte sul più debole, i cui modelli spesso sono veicolati anche attraverso i social, o i mass media.

Di solito il termine bullismo viene utilizzato in ambienti scolastici, ma può riguardare anche altri contesti. Con l’avvento di internet si è sviluppato un altro fenomeno ad esso legato ovvero il cyberbullismo, un comportamento violento e intenzionale che avviene online mediante strumenti elettronici.

In altre parole il cyberbullismo condivide con il bullismo le azioni vessatorie, l’asimmetria di potere tra vittima e aggressore e l’intenzionalità di lesione da parte del bullo nei confronti della vittima prescelta.

I reati che possono configurare il bullismo sono molteplici:
percosse contemplato dall’art.581 del codice penale
lesioni contemplato dall’art. 582 del codice penale
diffamazione contemplato dall’art.595 del codice penale
molestia o disturbo alle persone contemplato dall’art.660 del codice penale
minaccia contemplato dall’art. 612 del codice penale
violenza privata contemplato dall’art. 610 del codice penale
atti persecutori, stalking contemplati dall’art.612 bis del codice penale
sostituzione di persona contemplato dall’art.494 del codice penale

Per attivare i rimedi previsti dalla legge penale è sufficiente sporgere denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria o querela nel caso in cui vi fosse espressa richiesta di procedere penalmente contro l’autore del reato.

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità che si identificano in:

culpa del bullo minore: va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni e 18, il minore di anni 14 non è mai imputabile penalmente. Se viene riconosciuto come” socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata, il ricovero in riformatorio o l’allontanamento dalla casa familiare. Il minore tra 14 e 18 anni è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionisti del settore;

culpa in vigilando dei genitori si ha quando non viene esercitata una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati. La cosiddetta culpa in vigilando è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili;

culpa in vigilando e in educando della scuola: così come previsto dall’art.2048 del codice civile secondo comma “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” si tratta di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato o si dia la prova del caso fortuito. La vigilanza deve essere assicurata all’interno della scuola e dunque anche fuori dalla classe. Spetta alla direzione dell’istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano nell’istituto stesso.

La vittima del bullismo subisce un danno ingiusto alla propria persona e/o alle proprie cose e pertanto tale danno è risarcibile. Il riferimento giuridico per l’illecito civile è l’art. 2043 del codice civile che recita : “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

I danni riconosciuti dalla legge che possono essere risarciti sono:

Il danno morale si ha quando la vittima abbia patito sofferenze fisiche o morali, turbamento dello stato d’animo e patemi d’animo.

Il danno biologico riguarda la salute e l’integrità fisica e psichica della persona tutelati dall’art. 32 della Costituzione italiana.

Il danno esistenziale consiste in un essere costretti a relazionarsi diversamente da come si desidera, questo crea un danno alla qualità della vita, alla reputazione, all’immagine, alla vita di relazione della vittima.

Il danno patrimoniale consiste in danno emergente quando si ha un’effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato a causa delle spese che ha dovuto sostenere come conseguenza del danno subito.Vi è inoltre, il lucro cessante, ovvero un mancato guadagno del danneggiato.

La Direttiva Ministeriale fioroni del 2007 n. 16 ha stabilito che il tema del bullismo va affrontato dalle scuole con sistematicità, coinvolgendo, in modo attivo, gli studenti e favorendo la condivisione delle regole e la conoscenza delle sanzioni.

I principi ispiratori della normativa sono diretti a delinare iniziative ed interventi preventivi con lo scopo di contrastare il fenomeno nelle sue molteplici manifestazioni. La direttiva prevede l’attivazione di un numero verde 800 669 696 per segnalare casi, per chiedere informazioni sul fenomeno e su come comportarsi in situazioni critiche.

Già il decreto n. 249 del 1998 all’art. 4 aveva previsto che le scuole adottassero un proprio regolamento disciplinare con il quale affrontare le questioni legate al bullismo prevedendo procedure sanzionatorie.

Da ultimo è stata approvata la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 che si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.

Nella suddetta legge sono contemplati le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo inteso come recita l’art. 1 come qualunque forma di pressione, aggressione,molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso , un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.

In conclusione possiamo affermare che ad oggi vi sono gli strumenti per contrastare questo odioso fenomeno ma ciò che conta è informare i ragazzi e soprattutto incoraggiarli a denunciare gli abusi o le violenze subite senza paura. Come diceva papa Giovanni Paolo II: “Non abbiate paura” ed è questo il monito sul quale è improntata l’azione dell’ associazione “Sviluppo e legalità” nelle scuole con l’auspicio di diffondere i valori della cultura della legalità così tanto invocata in questi giorni bui e pieni di incertezze ma ancora poco seguita.

Il Presidente
Associazione antiusura “Sviluppo e legalità”
Avv. Angela Franchini

Nota di redazione:
Angela Franchini è nata a Matera, il 4 agosto del 1974. E’ laureata in giurisprudenza presso l’università degli studi di Bari, specializzata in diritto bancario e di famiglia, presidente dal 2011 dell’associazione antiusura “Sviluppo e legalità” con sede in Matera alla Via del toro,36
Mail: angela.franchini@yahoo.

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